Uppi Salerno


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NEWS 2010

sezione a cura dell' Avv. Filippo Lomonaco

ARCHIVIO NOTIZIE RELATIVE ALL'ANNO 2010

21/12/2010: Usucapione di un immobile concesso in comodato

La Corte di Cassazione, con la sentenza 11374/2010, ha chiarito che il comodato di un alloggio ad uso abitativo costituisce detenzione e non possesso "ad usucapionem" in favore tanto del comodatario quanto dei familiari con lo stesso conviventi.
Di conseguenza, il comodatario, che si opponga alla richiesta di risoluzione del comodato sostenendo di avere usucapito il bene, deve provare l'intervenuta interversio possessionis oltre che il mero potere di fatto sull'immobile.


08/12/2010: Diritto del locatore al risarcimento del danno in caso di anormale stato di usura della cosa locata

In caso di anormale stato di usura della cosa locata, è riconosciuto al locatore il diritto a richiedere al conduttore il risarcimento del danno subito; la Corte di Cassazione, con la sentenza 13222/2010 ha riconosciuto tale diritto. Infatti, qualora, in violazione dell'art. 1590 c.c., al momento della consegna l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso dello stesso, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l'esecuzione ed il completamento di tali lavori , senza che, a quest'ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto - da parte di terzi - richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori.


30/11/2010: Rimborso delle spese anticipate dal condomino

Per avere diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, il condomino che vi ha provveduto deve dimostrare, ex art. 1134 c. c. , che ne sussisteva l'urgenza o la necessità di eseguirla senza ritardo.
Applicando tale principio, ormai consolidato, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9743/2010, ha nello specifico riconosciuto il diritto del condomino al rimborso delle spese sostenute per l'opera di consolidamento del fabbricato condominiale, ritenendole senz'altro urgenti in virtù dell'esistenza di un'ordinanza comunale che aveva imposto l'esecuzione di tali lavori.


24/11/2010: La stipula di un contratto di assicurazione di uno stabile condominiale deve essere deliberata in assemblea

In tema di condominio, l'amministratore non è legittimato a stipulare un contratto di assicurazione dello stabile condominiale, senza preventiva deliberazione dell'assemblea.
Tale principio è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 15872/2010 la quale, richiamando una precedente statuizione, ribadisce che la disposizione dell'art. 1130 comma 1 n.4 c.c., obbligando l'amministratore ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazione di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto di assicurazione perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la suddetta norma, avendo, viceversa, come suo unico e diretto fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell'edificio danneggiato.
I giudici di legittimità pongono poi l'attenzione anche sul fatto che è configurabile la ratifica del contratto di assicurazione dello stabile condominiale stipulato dall'amministratore non investito del relativo potere dall'assemblea qualora il premio sia stato periodicamente pagato all'assicuratore mediante approvazione annuale, da parte dell'assemblea, dei rendiconti annuali di spesa non occorrendo, a tal fine, che l'argomento sia stato espressamente posto come tale all'ordine del giorno dell'assemblea stessa poiché si verte in ipotesi di ratifica tacita.


16/11/2010: Il termine per sanare la morosità può essere concesso dal giudice solo per le locazioni ad uso abitativo

L'art. 55 della legge 392/78 prevede la possibilità della concessione di un termine, da parte del magistrato, per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento soltanto per gli immobili destinati ad uso abitativo e non anche per quelli ad uso diverso. Infatti, il legislatore non si è limitato a prevedere che il conduttore, convenuto in giudizio per la risoluzione del contratto di locazione, possa evitare tale effetto pagando, nell'ultimo termine consentitogli, tutto quanto da lui dovuto per canoni, oneri ed accessori, ma ha limitato la portata della sua previsione al solo ambito dell'ipotesi d'inadempimento da morosità disciplinato dall'art. 5 l. 392/78 : dunque è lo stesso articolo 55 a limitare il proprio ambito di applicazione alle sole locazioni abitative.
Quanto finora esposto è stato chiarito in maniera ferma dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza 272/1999 (che ha sanato un contrasto sorto tra le stesse sezioni semplici della Corte di Cassazione) e poi costantemente confermato, in particolare con la recente sentenza 13248/2010.


09/11/2010: Gli effetti della disdetta di un contratto di locazione si producono da quando essa perviene al destinatario

In tema di disdetta di un contratto di locazione, la Corte di Cassazione, con sentenza 8006/2009, ha chiarito la natura giuridica della stessa. Infatti essa - sia in caso di locazione ad uso abitativo che ad uso diverso - è un atto unilaterale recettizio, che produce i propri effetti (consistenti nell'impedire il rinnovo del contratto, e non già nello sciogliere il contratto in corso) solo dal momento in cui perviene al destinatario, salva una diversa pattuizione delle parti.
Pertanto, è da considerare tardiva la disdetta che, anche se spedita prima del termine contrattualmente previsto per l'esercizio della relativa facoltà, giunga al destinatario successivamente a tale data.
Quindi, in caso di disdetta tardiva (improduttiva perciò dei suoi effetti) il contratto di locazione oggetto della stessa si rinnoverà tacitamente.



02/11/2010: Iniziativa "Casa Protetta"

Egregi associati, gli incaricati dell'assicurazione Generali Salerno ci hanno informato della possibilità, riservata agli associati UPPI di Salerno, di aderire ad una serie di coperture assicurative in convenzione a tutela del proprio patrimonio immobiliare.
Pertanto, gli associati UPPI potranno aderire alle coperture assicurative di seguito indicate con condizioni di particolare favore : Generali 6 a casa (polizza multirischio per l'abitazione, con eventuale multiubicazione con sconto fino al 25% sul premio di tariffa).
Per aderire a queste coperture assicurative, sarà sufficiente inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica
salernocavadetirreni@agenzie.generali.it manifestando tale interesse (riportando in oggetto "Convenzione UPPI") e specificando i propri recapiti al fine di essere contattati da un incaricato dell'assicurazione; in alternativa è possibile contattare telefonicamente le stesse Generali al numero 089/253888.
Infine, di seguito riportiamo un prospetto più dettagliato dei rischi coperti dall'assicurazione

<<clicca qui per il prospetto in PDF >>



25/10/2010: E' possibile aprire finestre o trasformare le luci in vedute su un cortile comune

Ex art. 1102 c.c., in tema di condominio, ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità purchè non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini.
Partendo da questo principio, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13874/2010 ha precisato che l'apertura di finestre, o la trasformazione di luci in vedute, su un cortile comune rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini ex art. 1102 c.c.
I cortili comuni, infatti, assolvono la precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti e perciò sono utilmente fruibili a tale scopo dai condomini stessi, senza incontrare le limitazioni prescritte, in tema di luci e vedute, a tutela dei proprietari degli immobili di proprietà esclusiva.


18/10/2010: Nel comodato c.d. precario, il comodante può richiedere in qualunque momento la restituzione del bene

Il tema di comodato senza determinazione di durata (c.d. comodato precario) è disciplinato dall'art. 1810 c.c. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15986/2010, conferma e chiarisce un importante principio in materia. Infatti, tale tipo di comodato è caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris, costituito tra le parti, è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante, il quale ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene. A nulla quindi rileva la circostanza che l'immobile sia stato adibito ad uso familiare o che sia stato assegnato, in sede di separazione tra coniugi, all'affidatario dei figli.


11/10/2010: L'imposta c.d. cedolare secca sugli affitti

Il Consiglio dei Ministri n. 104 del giorno 04.08.2010 ha approvato un nuovo schema di decreto legislativo, attuativo della riforma del federalismo fiscale.
In particolare è stata istituita l'imposta c.d. cedolare secca sugli affitti : un regime fiscale che il proprietario d'immobili locati avrà facoltà di scegliere in alternativa a quello attuale.
A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati per
immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze affittate congiuntamente all'abitazione (quindi non si applicherà per le locazioni ad uso diverso dall'abitazione), potrà essere assoggettato (nella misura del 20%), se il locatore così deciderà, a questa nuova imposta sostitutiva dell' IRPEF e delle relative addizionali, nonché dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo sul contratto di locazione.
La cedolare secca potrà essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.
Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri è stato trasmesso alla Conferenza unificata per l'acquisizione dell'intesa e, successivamente, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ed alle altre Commissioni parlamentari competenti.
L'entrata in vigore del provvedimento è prevista per l'inizio del prossimo anno.


04/10/2010: Detrazione lavori per unità abitative

La legge 449/97, e successive modifiche, all'art. 1 ha introdotto una speciale detrazione d'imposta ai fini IRPEF pari al 36% delle spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per la realizzazione di taluni interventi edilizi sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni di edifici residenziali.
La finanziaria 2010 ha prorogato a tutto il 2012 le agevolazioni tributarie in favore di chi effettua interventi di recupero del patrimonio edilizio degli immobili esistenti, limitatamente alle case di abitazione situate nel territorio dello Stato.
La suddetta detrazione è concessa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro o risanamento conservativo, tra cui anche la bonifica da amianto.
L'agevolazione spetta fino ad un massimo di 48.000,00 € per singola unità immobiliare e va ripartita in dieci anni.
L'Agenzia delle Entrate ha fatto rilevare che da tale beneficio fiscale della detrazione d'imposta del 36% sono esclusi i lavori eseguiti su edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale (immobili ad uso diverso dall'abitazione).
Infine è possibile ottenere tale beneficio fiscale anche nel caso in cui l'immobile non risulti accatastato quale abitazione ma il proprietario dichiari all'inizio della ristrutturazione che provvederà a mutarne la destinazione.


27/09/2010: In caso di separazione il canone deve essere versato dal coniuge assegnatario della casa familiare

L'art. 6 della L. 392/78 dispone che " in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo".
In materia la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 10104/2009 ha puntualizzato che "il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione ex lege del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore; tale estinzione si verifica anche nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione, succedendo in tal caso l'assegnatario nella quota ideale dell'altro coniuge".
Alla luce di quanto affermato dai giudici di legittimità, il locatore, in caso di mancato pagamento, dovrà agire nei confronti del solo coniuge assegnatario con la procedura di sfratto per morosità.


23/09/2010: Il decoro architettonico del fabbricato deve essere rispettato anche quando si tratta di edifici di non particolare pregio artistico

L'art. 1120 c.c., in tema di innovazioni, prevede il divieto di quelle che possano alterare il decoro architettonico dell'edificio. In merito, la Corte di Cassazione, con la sentenza 27551/2005, ha chiarito che con tale espressione deve intendersi "l'estetica dell'edificio, costituita dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia".
Tale divieto è applicabile per qualsiasi immobile e non solo per quelli che presentano un particolare pregio artistico.


14/09/2010: La Cassazione ha escluso la responsabilità del condomino proprietario per le immissioni di odori dal ristorante

In tema di responsabilità derivante dalle immissioni di odori di un ristorante, i giudici di legittimità hanno pronunciato un nuovo importante principio con la sentenza 13881/2010.
Ai fini della responsabilità per i danni da cose in custodia, deve sussistere il rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, ovvero la sua disponibilità giuridica e materiale con il conseguente potere d'intervento sulla stessa. Il proprietario dell'immobile locato conserva la disponibilità giuridica e la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati ed è responsabile in via esclusiva a sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c. (danno cagionato da cose in custodia e rovina di edificio) dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti.
In riferimento, invece, alle altre parti ed accessori del bene locato, il conduttore, in seguito alla locazione, acquista la disponibilità di esse con conseguente facoltà ed obbligo d'intervenire onde evitare pregiudizio ad altri.



03/09/2010: Per l'approvazione e la modifica delle tabelle millesimali non occorre più l'unanimità ma è sufficiente la maggioranza dei condomini

La Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza 18477/2010 ha introdotto una rilevante novità in tema di approvazione e modifica delle tabelle millesimali.
Queste, infatti, allegate, come richiesto dall'art. 68 disp. att. c.c., al regolamento di condominio che viene approvato a maggioranza, non rivestono la natura di atto negoziale perché non incidono sul diritto di proprietà esclusiva di ciascun condomino, ma accertano soltanto il valore di tali unità rispetto all'intero edificio, ai soli fini della gestione delle spese di condominio.
Da queste premesse, è agevole trarre che la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio deve essere prevista per l'approvazione e la modifica delle tabelle in questione. Infatti, anche a voler sostenere la mera formalità dell'allegazione delle tabelle millesimali al regolamento di condominio, non si può fare a meno di rilevare che un atto allegato ad un altro, con il quale viene contestualmente formato, è sottoposto alla stessa disciplina, a meno che non sia espressamente previsto il contrario. Ne consegue che per l'approvazione delle tabelle millesimali è sufficiente il voto della maggioranza qualificata richiesta dall'art. 1136, comma 2, c.c.


26/07/2010: Il conduttore, che voglia esercitare il diritto di prelazione, non può apporre modifiche alla comunicazione ricevuta dal locatore

In tema di prelazione d'immobile locato ad uso diverso dall'abitazione, i giudici di legittimità con la sentenza 20671/09 hanno affermato che la comunicazione della volontà di trasferire il bene a titolo oneroso grava sul locatore nei confronti del conduttore ex art. 38 della legge 392/78.
Tale comunicazione non ha natura di proposta contrattuale ma riveste carattere di atto formale d'interpello vincolato nella forma e nel contenuto.
Alla luce di tali affermazioni, la eventuale dichiarazione del conduttore di voler esercitare la prelazione non costituisce l'accettazione di una proposta e non comporta l'immediato acquisto dell'immobile determinando, invece, la nascita dell'obbligo, a carico di entrambe le parti, di addivenire alla stipula del negozio di alienazione con contestuale pagamento del prezzo indicato dal locatore.
Si deve, pertanto, escludere la possibilità di trattative tra le parti essendo interdetta al conduttore ogni facoltà d'incidere sul contenuto del contratto, già determinato dal proprietario, pena la declaratoria d'invalidità della prelazione.


14/07/2010: Attenzione alla locazione a stranieri extracomunitari

Ai fini di contrastare efficacemente il fenomeno dell'immigrazione clandestina, il legislatore nazionale ha emanato la legge n. 94/2009 ovvero il c.d. nuovo pacchetto sicurezza.
In particolare, occorre prestare attenzione all'art. 1 comma 14 della suddetta legge, il quale ha modificato l'art. 12 comma 5 bis del Decreto Legislativo 286/98.
Tale articolo stabilisce che chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Di seguito è riportato il testo del menzionato articolo :
Articolo 12
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.
Comma inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 e successivamente così modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.


06/07/2010: Gli oneri condominiali ancora non pagati, in caso di vendita dell'immobile, non possono essere richiesti con D.I. al venditore

Con la sentenza 23686/09, la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito e riaffermato, in tema di condominio, un suo precedente orientamento (Cfr. Cass. Civ. 23345/08), cioè, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un'unità immobiliare, non può essere chiesto ed emesso nei confronti dell'alienante, in capo al quale è cessata la qualità di condomino, decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali.
Infatti, l'obbligo di pagamento di questi ultimi sorge dal rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile.

30/06/2010: L'indennità di avviamento è condizione di procedibilità dell'azione esecutiva di rilascio d'immobile adibito ad uso diverso

La corresponsione dell'indennità d'avviamento, di cui all'art. 34 della L. 392/78, costituisce una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva di rilascio d'immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione e, pertanto, l'avvenuta offerta di tale indennità rende procedibile l'esecuzione del provvedimento di rilascio.
Il locatore, quindi, dovrà versare al conduttore una somma pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone, anche effettuando, tramite ufficiale giudiziario, un'offerta reale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18899/09, in tema ha chiarito che "il ritiro da parte del locatore, successivamente all'esecuzione coattiva del rilascio dell'immobile, della somma offerta, rifiutata dal conduttore e depositata a disposizione di questi, non è idonea a rendere insussistente la pretesa esecutiva al momento della proposizione dell'opposizione all'esecuzione".

22/06/2010: La disdetta di un contratto di locazione deve essere motivata solo alla prima scadenza

Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo contrattuale alla prima scadenza soltanto facendo riferimento ad una delle motivazioni che il legislatore tassativamente ed analiticamente ha previsto per la disciplina delle locazioni.
Questa disposizione è valida sia per i contratti di locazione ad uso abitativo - contratti 4 + 4 e contratti 3 + 2 - che per quelli ad uso diverso dall'abitazione - contratti 6 + 6 e contratti alberghieri 9 + 9.
I riferimenti normativi sono : art. 3 L. 431/98 per le locazioni abitative ed art. 29 L 392/78 per le locazioni ad uso diverso dall'abitazione.
La parte locatrice è tenuta ad un'analitica prospettazione del proprio intendimento che deve presentare il carattere della serietà; quest'ultimo elemento è stato dal legislatore escluso soltanto per le ipotesi in cui il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune e quando il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo e non si verifichi la successione nel contratto (tali ipotesi sono disciplinate dalle lettere c) ed f) dell'art. 3 della L. 431/98.
Una puntuale indicazione del motivo del diniego invocato dal locatore porta inoltre ad escludere la possibilità di enunciare motivi posti in alternatività tra loro.
Qualora il motivo fondante il diniego non venga specificato da parte del locatore, la legge ritiene la comunicazione affetta da nullità avente carattere assoluto e quindi rilevabile anche d'ufficio.
La comunicazione del diniego di rinnovo deve pervenire al conduttore almeno sei mesi prima della scadenza per le locazioni ad uso abitativo ed almeno dodici mesi prima della scadenza per le locazioni ad uso diverso dall'abitazione.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la presenza della disdetta motivata una condizione di procedibilità per l'eventuale successiva domanda di rilascio dell'immobile.
Il locatore invece, per evitare il tacito rinnovo del contratto di locazione alla seconda scadenza, è tenuto ad una tempestiva disdetta - non motivata - da far pervenire, negli stessi termini sopra indicati per la prima scadenza, al conduttore.

16/06/2010: Registrazione e risoluzione di un contratto di locazione

L'imposta dovuta dalle parti per la registrazione annuale del contratto di locazione da loro stipulato è calcolata nella misura del 2% del canone annuo.
Ex art. 8 della L. 392/78 le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali : le parti cioè dovranno versare ciascuna il 50% dell'importo dovuto. Questa disposizione ha validità sia per le locazioni commerciali che per quelle abitative.
Al fine invece di risolvere consensualmente un contratto di locazione relativo ad un immobile urbano, è onere della parte richiedente la risoluzione pagare l'imposta di registro nell'importo fisso di € 67,00. Nel caso in cui le parti abbiano anticipatamente versato l'intera somma dovuta per la registrazione del contratto, queste hanno diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.

11/06/2010: D.L. 78 del 2010

Obbligo d'indicazione dei dati catastali nei contratti di locazione e negli atti pubblici

Nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 31 Maggio 2010 è stato pubblicato il D.L. n. 78/2010. Di seguito riportiamo il testo dell'art. 19 di tale D.L. segnalando fin da ora due rilevanti novità :
- dal 1° Luglio 2010 i contratti di locazione immobiliare, nonché le relative risoluzioni o proroghe, devono contenere i dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione degli stessi è punita con una sanzione oscillante tra il 120 ed il 240 % dell'imposta di registro dovuta;
- dal 1° Luglio 2010 gli atti notarili aventi ad oggetto il trasferimento di immobili devono contenere, a pena di nullità, gli identificativi catastali, il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione del soggetto titolare circa la conformità dei dati catastali allo stato di fatto.
ARTICOLO 19 D.L. n. 78/2010
" Viene istituita, dal 1° gennaio 2011, l'Anagrafe Immobiliare Integrata gestita dall'Agenzia del Territorio. L'Anagrafe individua per ciascun immobile il soggetto titolare di diritti reali. L'accesso all'Anagrafe è garantito ai Comuni. Verrà istituita l'attestazione integrata ipotecario - catastale. Entro il 30.09.2010, l'Agenzia del Territorio ultimerà la pubblicazione degli elenchi degli immobili iscritti al catasto terreni che hanno perso i requisiti di ruralità. Entro il 31.12.2010 i titolari di immobili ex rurali, già individuati in pubblicazioni avvenute fino al 31.12.2009, devono presentare la richiesta di aggiornamento catastale. In mancanza, l'Agenzia del Territorio attribuisce una rendita presunta iscritta provvisoriamente in catasto. Entro il 31.12.2010 i titolari di immobili che abbiano subito interventi edilizi comportanti una variazione di consistenza o di destinazione devono presentare la richiesta di aggiornamento catastale. In mancanza, l'Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di conseguenza.
Dal 1° Luglio 2010, gli atti notarili aventi ad oggetto il trasferimento di immobili devono contenere, a pena di nullità, gli identificativi catastali, il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione del soggetto titolare circa la conformità dei dati catastali allo stato di fatto. Il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la conformità con i registri immobiliari. Dal 1° Luglio 2010, i contratti di locazione immobiliare ( e le relative risoluzioni o proroghe) devono contenere i dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione è punita con la sanzione dal 120 al 240 per cento dell'imposta di registro dovuta"



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