Con due recentissime sentenze, la Cassazione (n. 12076 e n. 12079 entrambe di maggio 2025) ha stabilito che il locatore può optare per il regime c.d. cedolare secca anche se il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale e/o per le esigenze abitative dei suoi dipendenti. La causa ostativa prevista dal comma 6 art. 3 D. Lgs. n. 23/2011 (e cioè l’essere la locazione effettuata nell’esercizio di un’attività di impresa) può riferirsi al solo locatore e non anche al conduttore che, quindi, può essere soggetto imprenditoriale, purché l’immobile venga utilizzato per scopi abitativi, individuando dunque nella destinazione abitativa dell’immobile, piuttosto che nella qualifica del conduttore, il requisito essenziale per la fruizione del beneficio fiscale.