Il singolo condomino ha la possibilità di opporre al creditore, in sede di esecuzione della sentenza di condanna emessa a carico del condominio, la propria estraneità al debito condominiale per aver acquistato l’immobile in epoca successiva alla assunzione del debito.
Il condomino, in altre parole, può proporre opposizione al precetto – con il quale gli viene chiesta la corresponsione pro quota della somma liquidata in sentenza – deducendo il proprio difetto di titolarità passiva nel rapporto obbligatorio per aver acquistato l’unità immobiliare facente parte del condominio dopo l’adozione della delibera che approva i lavori pur essendo il giudizio di merito svoltosi quando egli era già condomino.
Fonte: Sentenza Cassazione civile n. 7489/2025