In tema di Condominio negli edifici, una recente sentenza di Cassazione (n. 30713 del 29 novembre 2024) ha affermato testualmente il principio che l’individuazione delle parti comuni, come le terrazze di copertura, risultante dall’articolo 1117 c.c., si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, che può essere superata soltanto dalle opposte risultanze di un determinato titolo.
L’articolo 1117 c.c., dunque, non introduce una presunzione di appartenenza comune di determinati beni a tutti i condomini ma fissa un criterio di attribuzione della proprietà del bene che è suscettibile di essere superato mediante la produzione di un titolo che dimostri la proprietà esclusiva di quel bene in capo ad un condomino, ovvero attraverso la dimostrazione che, per le sue caratteristiche strutturali, la cosa sia materialmente asservita a beneficio esclusivo di una o di più unità immobiliari.
Nel caso del lastrico di copertura, si è ritenuto che esso, in difetto di titolo contrario, rientri, per disposizione di legge, nell’ambito delle parti comuni dell’edificio, stante la sua funzione naturale di copertura dello stesso e che analogo regime giuridico debba essere attribuito alla c.d. terrazza a livello dove essa abbia anche una funzione di copertura e protezione dagli agenti atmosferici dei vani sottostanti.