Le spese inerenti i lavori straordinari alle parti comuni del fabbricato, deliberate prima della vendita dell’immobile in condominio, cedono a carico di colui che, al momento della approvazione della delibera, ne era il proprietario.
La delibera assembleare ha valore costitutivo dell’obbligazione poiché è rimesso all’assemblea dei condomini valutare sia la necessità della spesa sia di determinare i limiti qualitativi e quantitativi.
Il suddetto principio è derogabile; nel contratto di vendita dell’unità in condominio, l’alienante e l’acquirente possono liberamente convenire su quale dei due contraenti sia destinato a ricadere l’obbligo delle spese condominiali assunte ma non ancora sostenute. È altrettanto pacifico che tali patti, efficaci nei loro rapporti interni, sono inopponibili al Condominio.