La cedolare secca è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, ed inoltre per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo normalmente dovute per le registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazioni.
Il contraente che sceglie la cedolare secca dovrà rinunciare alla facoltà di chiedere, per tutta la durata della opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto (ISTAT annuale 75% del dato).
E’ possibile optare per la cedolare secca sia al momento della registrazione del contratto sia negli anni successivi del rapporto.
In ogni caso di proroga del contratto è necessario confermare l’opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione di proroga, tale comunicazione deve seguire entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.
Possono invocare il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o anche dell’usufrutto, che non locano l’immobile nell’esecuzione di attività di imprese o di arti e professioni.
Anche chi sottoscrive una locazione breve può optare per la cedolare secca, in questo caso l’aliquota sale al 26% a partire dalla seconda abitazione.
L’applicazione della cedolare secca alle locazioni brevi è prevista solo se nell’anno si destinano a queste finalità al massimo quattro appartamenti, oltre tale soglia l’attività si considera svolta in forma imprenditoriale.
Per contratto di locazione breve si intende un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato esclusivamente da persone fisiche, ad essi sono equiparati i contratti di sublocazione.
L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alla categoria da A/1 ad A/11 viene esclusa la categoria A/10 uffici o studi privati.
In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione dovrà essere esercita da ciascun locatore. I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di titolarità.
L’imposta sostitutiva si calcola applicando l’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo convenuto in contratto. E’ prevista un’aliquota ridotta al 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate in comuni con carenza di disponibilità abitativa, giusta art. 1 comma 1 lettere a e b del D.L. 551 del 1988; nonché nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.
Fonte – Agenzia delle Entrate