Le parti devono inserire nel contratto alcuni elementi obbligatori (art. 1418 c.c.) e precisamente:
– le generalità dei contraenti
– la descrizione e gli elementi identificativi dell’immobile ed eventuali pertinenze (balconi, terrazze, cantine, box auto, posto auto)
– il canone convenuto
– la durata
– i dati catastali, da inserire anche ai fini della registrazione
Le parti possono poi inserire nel contratto clausole facoltative che regolano aspetti specifici del rapporto locatizio: modalità di pagamento del canone, aggiornamento annuale, disciplina dei miglioramenti, garanzia per vizi, fideiussione, deposito cauzionale, eventuale concessione per la sublocazione.
Se le parti inseriscono clausole non conformi a norme imperative (e come tali inderogabili) esse sono nulle e sono sostituite automaticamente dalla previsione di legge (c.d. nullità parziale).
Tale nullità non comporta invece la nullità dell’intero contratto.
L’estensione all’intero contratto della nullità della clausola ha carattere eccezionale perché deroga il principio generale della conservazione degli atti e può essere dichiarata dal giudice solo in presenza di una eccezione della parte che vi abbia interesse, perché senza quella clausola non avrebbe stipulato il contratto.
Fonte: F. Lefebvre – IPSOA Immobili e Condominio